di BEATRICE SILENZI

Il successo di una persona o di un’azienda spesso si lega all’insieme di idee, invenzioni, conoscenze e a tutto ciò che costituisce la proprietà intellettuale.

Il nostro ordinamento riconosce all’autore il diritto allo sfruttamento economico della propria opera in via esclusiva, per un certo  periodo di tempo.

Il possesso del diritto di proprietà intellettuale in un’azienda, ad esempio, mette il titolare al riparo da azioni di concorrenza sleale compiute da altri imprenditori e la rende riconoscibile sul mercato, allo scopo di attrarre un numero maggiore di clienti, che sanno di poter contare su prodotti e servizi esclusivi.

La proprietà intellettuale è l’insieme di norme e principi giuridici che tutelano e disciplinano

  • le opere dell’ingegno, tutelate dalla Legge sul diritto d’Autore (n.633/1941)
  • la proprietà industriale, con il Codice contenuto nel D.Lgs n.30/2005, per recepire la Direttiva 2004/48/CE.

Il Diritto d’autore riguarda “opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e nasce automaticamente nel momento in cui l’opera è creata ed espressa in forma compiuta, cioè non ha bisogno di alcuna formalità costitutiva esterna.

La tutela giuridica – conosciuta come copyright – comprende il diritto morale del soggetto ad essere riconosciuto come legittimo autore, e quello economico per cui egli può pubblicare ed utilizzare l’opera “in ogni forma o modo originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge”.

Sono protetti dal diritto d’autore anche i software o programmi per elaboratore e tutte le opere artistiche, purché nuove e creative, distinguibili e non confondibili da altre già esistenti.

Tale diritto dura per tutta la vita dell’autore e si estende fino a settanta anni successivi alla sua morte.

La Proprietà Industriale è l’insieme dei diritti e delle norme che riguardano i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni, le invenzioni e i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i segreti commerciali e le nuove varietà vegetali (art. 1 D.Lgs. n.30/2005).

La tutela avviene successivamente alla registrazione, o brevettazione o negli altri modi previsti dalla legge e la durata è illimitata nel tempo, purché sia rinnovato ogni dieci anni.

Per entrambi vale, tuttavia, il principio dell’esaurimento, per cui dopo l’immissione in commercio il titolare perde l’esclusiva allo sfruttamento economico.

Grazie a questo principio, i beni possono essere rivenduti come usati, ad esempio, senza che il titolare possa impedirlo o vantare dei compensi.