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La rubrica Libero Pensiero – a cura di Beatrice Silenzi giornalista e direttore responsabile – ospita l’avvocato Pier Luigi Fettolini.
CONSENSO LIBERO E ATTUALE: LA PAROLA ALLA DIFESA
Di fronte alla nuova proposta di riforma dell’articolo 609-bis del Codice Penale, l’avvocato Pierluigi Fettolini analizza le criticità giuridiche e culturali di una norma che rischia di trasformare ogni rapporto in un potenziale reato.
Da anni assistiamo a una campagna mediatica e culturale pervasiva, volta a ridefinire i rapporti tra i sessi e, in molti casi, a mettere sotto accusa la figura del maschio, dipinto sempre più spesso come un potenziale predatore da cui difendersi.
È in questo clima di tensione e di propaganda che nasce la proposta di riforma dell’articolo 609-bis del Codice Penale, una normativa sulla violenza sessuale che ha sollevato polemiche accese e che, sotto lo slogan apparentemente inattaccabile del “consenso”, nasconde insidie giuridiche potenzialmente devastanti per lo stato di diritto e per la libertà individuale.
In un recente intervento intitolato “La parola alla difesa”, l’avvocato Pierluigi Fettolini, in dialogo con la giornalista Beatrice Silenzi, ha smontato pezzo per pezzo la retorica che accompagna questa riforma – che vede tra i firmatari Laura Boldrini – mettendo in luce le cosiddette “mele avvelenate” contenute nel testo.
Per comprendere la portata della riforma, è necessario guardare alla legge attuale. L’articolo 609-bis vigente punisce chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità. Già questa formulazione, spiega l’avvocato, porta con sé un “peccato originale” segnalato da decenni nelle università di giurisprudenza: la mancata definizione di cosa sia un “atto sessuale”.
Nel calderone della violenza sessuale finisce tutto, dalla penetrazione forzata (un atto traumatico e invasivo) al palpeggiamento fugace (un atto inopportuno, ma di diversa gravità).
Questa indeterminatezza permette alla giurisprudenza di equiparare situazioni radicalmente diverse, punendo con pene draconiane (da 6 a 12 anni) condotte che, pur deprecabili, non hanno la stessa valenza lesiva di uno stupro.
Le Due “Mele Avvelenate” della Riforma
La nuova proposta di legge, passata alla Camera e ora al vaglio del Senato, introduce modifiche che vengono presentate come una vittoria di civiltà, ma che all’occhio del giurista appaiono come trappole processuali. Il cuore della riforma sta nell’inserimento di due concetti chiave: il consenso deve essere “libero e attuale” e si introduce l’abuso di “particolare vulnerabilità”.
1. Il Mito del Consenso “Attuale”
La prima criticità riguarda l’aggettivo “attuale”. I sostenitori della riforma, e gran parte del mainstream mediatico (con figure come Fiorella Mannoia in prima linea), sostengono che sia un passaggio epocale per ribadire che “no significa no”.
Tuttavia, dal punto di vista giuridico, il consenso è sempre stato alla base della liceità del rapporto sessuale: se c’è consenso è sesso, se non c’è è violenza.
È un’ovvietà. Perché allora specificare che deve essere “attuale”?
Secondo l’avvocato Fettolini, l’obiettivo non è rafforzare un principio già esistente, ma neutralizzare le armi della difesa.
L’attualità del consenso sposta l’attenzione esclusivamente sul momento esatto dell’atto, rendendo irrilevante tutto il pregresso.
Immaginiamo una situazione ipotetica ma realistica: due persone si incontrano, c’è un corteggiamento evidente, atti di intimità preliminari, magari è la donna a prenotare la stanza d’albergo o a prendere l’iniziativa. Se in seguito scatta una denuncia in cui si sostiene che, nell’istante finale, il consenso è venuto meno, l’imputato si troverà nell’impossibilità di difendersi.
In un’aula di tribunale, la parola della vittima ha un valore probatorio superiore (poiché se mente commette reato), mentre l’imputato può mentire per difendersi e quindi è considerato meno credibile. Se la legge impone di guardare solo all’attualità, tutto il comportamento precedente della presunta vittima – che dimostrerebbe la sua volontà e disponibilità – viene cancellato, impedendo di contestualizzare l’accaduto.
2. La Trappola della “Particolare Vulnerabilità”
La seconda “mela avvelenata” è l’introduzione dell’abuso di “condizioni di particolare vulnerabilità”. Mentre l’inferiorità fisica o psichica (es. un ritardo cognitivo evidente) è un parametro oggettivo e condivisibile, la “vulnerabilità” è un concetto vago e pericoloso.
Come verrà interpretata dai giudici?
Se una donna ha bevuto due bicchieri di vino o un gin tonic in discoteca, è considerata “particolarmente vulnerabile”?
Se così fosse, gran parte dei rapporti sessuali che avvengono in contesti ludici o di svago rischierebbero di rientrare nella sfera penale.
L’alterazione dovuta all’alcol, spesso cercata proprio per disinibire, potrebbe trasformarsi automaticamente in una prova di colpevolezza per il partner maschile, indipendentemente dalla realtà dei fatti.
La conseguenza logica di questo impianto accusatorio è il terrore. Si sta creando una società in cui l’uomo deve temere l’approccio, paralizzato dalla paura che un ripensamento successivo o una vendetta personale possano trasformarsi in una condanna a 12 anni di carcere.
Fettolini lancia una provocazione amara: l’unico modo per un uomo di tutelarsi davvero sarebbe videoregistrare ogni rapporto sessuale, dalla richiesta di consenso fino alla fine dell’atto.
Una soluzione ovviamente impraticabile, grottesca e illegale (diffusione di materiale intimo), ma che rende l’idea del vicolo cieco in cui ci si trova.
Siamo di fronte a un paradosso schizofrenico: viviamo in una società ipersessualizzata, dove la pornografia è accessibile a chiunque e i messaggi erotici bombardano dai media, ma al contempo si criminalizza la sessualità reale, creando distanziamento e diffidenza tra i sessi.
L’analisi si chiude con una riflessione amara sulla classe politica.
Che si tratti di incompetenza o di malafede, il risultato non cambia: si legifera su temi delicatissimi con superficialità, spinti da un’ideologia che sembra voler punire preventivamente il maschio eterosessuale.
È interessante notare, sottolinea Fettolini, la doppia morale dello Stato: si erge a paladino del corpo delle donne gridando “il corpo è mio e decido io” in ambito sessuale, ma solo pochi anni fa, durante la gestione pandemica, lo stesso Stato non ha esitato a violare l’integrità fisica e la libera scelta dei cittadini attraverso obblighi e ricatti sanitari.
Certe violenze, evidentemente, hanno il sigillo di approvazione istituzionale, mentre altre servono a alimentare una guerra tra generi.
Questa riforma, se approvata definitivamente, servirà a instaurare un regime di sospetto perenne.
La difesa, in questo contesto, non è solo quella dell’imputato in tribunale, ma la difesa del buon senso e della libertà nelle relazioni umane.
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